Cambiare i fatti sui quali si fonda la domanda è una inammissibile mutatio libelli

Cambiare i fatti sui quali si fonda la domanda è una inammissibile mutatio libelli
06 Luglio 2018: Cambiare i fatti sui quali si fonda la domanda è una inammissibile mutatio libelli 06 Luglio 2018

Con l’ordinanza n. 14910/2018, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra emendatio e mutatio libelli.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda con cui l’attrice aveva chiesto il risarcimento del danno subito in conseguenza di un infortunio avvenuto quando frequentava ancora la scuola elementare.

In particolare, l’attrice, dopo aveva spiegato nel proprio libello introduttivo di essere scivolata e caduta a causa della spinta di un compagno di scuola, aveva fondato la domanda risarcitoria sul fatto illecito di quest’ultimo, sottoposto alla sorveglianza degli insegnanti ex art. 2048 c.c., ed aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 2049 c.c., per il fatto cagionato dai propri dipendenti, individuabile appunto nell’omessa sorveglianza sull’alunno.

Il Giudice di primo grado, però, aveva respinto la domanda per due ragioni.

Anzitutto l’istruttoria esperita non aveva confermato la dinamica dell’incidente, così come narrata dall’attrice.

In secondo luogo, la domanda di risarcimento non poteva trovare accoglimento sotto il diverso profilo della responsabilità contrattuale dell’Istituto scolastico, poiché ab initio l’attrice l’aveva fondata sulla responsabilità extracontrattuale di quest’ultimo.

L’attrice aveva quindi proposto impugnazione avanti la Corte di Appello di Roma, deducendo tuttavia una diversa ricostruzione del fatto, secondo la quale sarebbe stata lascata da sola a giocare vicino ad un arbusto costituente fonte di pericolo, e riqualificando come contrattuale, anziché ex artt. 2048 e 2049 c.c., la relativa responsabilità.

Il Giudice territoriale aveva però dichiarato inammissibile l’impugnazione perché fondata su fatti e su una causa petendi diversa rispetto a quella prospettata in primo grado, confermando la sentenza impugnata.

L’attrice era quindi ricorsa per cassazione, deducendo che, a prescindere dalla dinamica dell’incidente, la lesione occorsale all’interno del plesso scolastico doveva essere ricondotta all’omessa vigilanza degli insegnanti, che non le avevano impedito di avvicinarsi al ramo sporgente e non potato, a nulla rilevando il titolo extracontrattuale o contrattuale della responsabilità contestata.

Anche in sede di legittimità, però, il ricorso dell’attrice è stato rigettato.

La Corte di Cassazione ha, infatti, rilevato la correttezza del giudizio della Corte territoriale, che aveva ritenuto l’inammissibilità della causa petendi tardivamente prospettata ex art. 345 c.p.c. proprio a causa della diversa narrazione del fatto storico, a prescindere dalla qualificazione (contrattuale od extracontrattuale) dell’azione intentata.

Secondo la Cassazione, infatti, “l'ambito di responsabilità entro cui un soggetto è chiamato a rispondere della sua condotta non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili, o ancor solo descritti in maniera evanescente, dovendosi esso circoscrivere a elementi fattuali e comportamenti umani specifici che debbono essere provati nel loro materiale accadere da parte di chi agisce in giudizio, e specificamente descritti nella fase di litis contestatio, posto che il procedimento civile che ne scaturisce presuppone l'attribuzione di un circostanziato accadimento o fatto, fonte di pregiudizio, al soggetto che è chiamato a risponderne, anche in via presuntiva od oggettiva, in modo che possa approntare una propria difesa”.

Difatti, prosegue la Corte, “se si ammettesse la possibilità di imputare a un soggetto un fatto diversamente accaduto sotto lo stesso titolo di responsabilità, una volta provata l'infondatezza di una prima versione, si cadrebbe in un'aperta violazione del principio del giusto contraddittorio e della parità delle armi”.

In altre parole, si determinerebbe un'inammissibile mutatio libelli, in quanto nel processo verrebbe introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altererebbe l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.

Per tali ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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